Caso Trapani Shark, il Collegio di Garanzia del Coni scrive l'ultimo capitolo

Il Collegio di Garanzia del CONI si è espresso, nel corso dell’udienza a Sezioni Unite presieduta da Gabriela Palmieri, anche sui ricorsi presentati dalla Trapani Shark a seguito dell’esclusione dal campionato di Serie A di basket del club granata, una decisione che ha portato all’annullamento di tutte le gare disputate fino al momento dell’esclusione stessa e alla variazione, fra le altre cose, del numero di retrocessioni (una anziché due) oltre che del numero stesso delle partecipanti al campionato, quindici, che torneranno sedici nel 2026-2027.
Nello specifico, il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso in questi termini, come riportato dal comunicato ufficiale relativo: “[Il Collegio di Garanzia] ha rigettato il ricorso iscritto al R.G. n. 88/2025, presentato, in data 24 dicembre 2025, dalla società sportiva Trapani Shark s.r.l. avverso la decisione assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro nella riunione del 24 novembre 2025 (delibera n. 151/2025 – Consiglio Federale n. 4), in pari data comunicata per estratto al Club (giusto C.U. n. 320 del 24 novembre 2025), che ha deliberato di applicare al Club ricorrente la sanzione di un (1) punto di penalizzazione, da scontarsi nella stagione corrente 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori; nonché avverso ogni suo atto presupposto e/o connesso; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio”.
“Ha rigettato il ricorso iscritto al R.G. n. 15/2026 presentato, in data 7 marzo 2026, dalla società sportiva Trapani Shark ssdarl avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) il 3 febbraio 2026, comunicato il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3, con il quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge – Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch’esso impugnato quale connesso atto presupposto), con cui è stata omologata la gara n. 114, Trapani Shark – Dolomiti Energia Treno del 10 gennaio 2026, con il risultato di 0-0; si è disposta l’esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto ad iscriversi al Campionato Senior a libera partecipazione; si sono annullate tutte le partite disputate da Trapani Shark, come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; è stata applicata la sanzione dell’ammenda di € 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, come stabilito dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; è stata applicata, in capo al Legale Rappresentante, sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi 3, ai sensi dell’art. 44 R.G.; è stata disposta la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; infine, si è provveduto a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio”.
